Nota del direttore Mongiovì su abolizione Province in Sicilia
Negli ultimi mesi si è potuta rilevare una certa evoluzione del P.D. siciliano nel giudizio sulla realtà delle Province regionali.
Fino al 2008 tutte le Province regionali le hanno difese operando all’unanimità sulle determinazioni che tendevano, in contrasto con la Regione, il trasferimento di tutte le funzioni che le leggi Bassanini hanno trasferito alle province che nel continente sono state attuate ed in Sicilia NO.
Nelle varie riunioni i presidenti delle province regionali di Enna (Salerno), Caltanissetta (Collura) e Siracusa (Marziano) del PD sono stati tra i più decisi nel sostenere le iniziative dell’Urps nel richiedere l’attuazione dei previsti trasferimenti.
Da recente le cose sono cambiate, ma c’è da rilevare che tutte le nove province regionali hanno un presidente diverso dal PD.
Ma a questo punto è doveroso esplicitare qual è la reale situazione delle cosiddette province regionali.
L’art. 15 dello Statuto della Regione siciliana dice espressamente: “Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana.
L’ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”.
Tutti i partiti esistenti presso l’ARS hanno operato all’unanimità per l’attuazione di tale disposizione costituzionale.
L’Urps che ha sempre sostenuto in tutti i congressi dei consiglieri provinciali lo scioglimento delle province e la creazione dei liberi consorzi, ha avuto una parte rilevante con i congressi di tutti consiglieri provinciali e con la partecipazione delle maggiori personalità di tutti i partiti, ma principalmente con la costituzione di una commissione ad alto livello istituzionale che ha predisposto un testo, che poi in gran parte è diventato il testo della legge 6/3/1986 n.9.
Va subito rilevato che le province in Sicilia non esistono più dal marzo 1986 perché sono stati realizzati “i liberi consorzi” previsti dagli artt. 15 e 16 dello Statuto anche se si sono voluti denominare “province regionali”.
In applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 9/86, in armonia con il ddl del governo, che in applicazione dell’art. 4 evidenziava tutti gli adempimenti volti a tal fine, l’ARS ha approvato la legge regionale 12/8/1989 n. 17 con la quale all’art. 1 costituiva “le province regionali di Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall’aggregazione in liberi consorzi dei comuni residenti nell’ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi”.
Sono così sorti i liberi consorzi di comuni anche se, su esplicita volontà di tutte le forze politiche esistenti a quella data nell’ARS, si sono volute denominare “province regionali” com’è espressamente detto dall’art. 3 della legge 9/86 “L’amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana è articolata ai sensi dell’art. 15 dello Statuto siciliano in comuni e liberi consorzi di comuni denominati province regionali”.
Ma la realtà è quella che si evince dall’analisi dei vari articoli della legge così come segue: l’art. 9 Programmazione economico sociale, l’art. 10 Procedure della programmazione, l’art. 11 Verifica sull’attuazione del programma economico-sociale, l’art. 12 Pianificazione territoriale, l’art. 14 Delega di funzioni amministrative, l’art. 15 Gestioni comuni, l’art. 16 Gestioni comuni obbligatorie, l’art. 17 Convenzioni, l’art. 18 Società per azioni, l’art. 22 Statuto della provincia regionale, l’art. 23 Procedimento di formazione dello statuto, l’art. 45 Comunità montane.
Da un attento esame di tali articoli si rileva che in realtà i comuni che hanno determinato la creazione dei veri liberi consorzi (denominati province regionali) partecipano attivamente alla loro vita e alle loro scelte.
Deve quindi concludersi che la legge n. 9/86 è l’attuazione perfetta degli artt. 15 e 16 dello Statuto siciliano ed è essa stessa una norma costituzionale e quindi per revocarla è necessaria una nuova norma costituzionale che modifichi gli artt. 15 e 16 dello Statuto.
Avv. Michele Mongiovì
(Direttore Urps)
29 giugno 2010