Lo Statuto
Art.1
Statuto
L'Unione delle Province Siciliane, costituita con atto pubblico di data 25/10/1963, a ministero del Notaio dott. Cesare Di Giovanni, è regolata dalle disposizioni del presente Statuto.
Art.2
Membri dell'Unione
Dell'Unione fanno parte le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Saranno chiamate a far parte dell'Unione eventuali altre Province regionali che in futuro dovessero essere costituite.
Art.3
Sede
L'Unione Regionale delle Province Siciliane ha sede in Palermo.
Art.4
Scopi e finalità
L'Unione, nel rispetto dell'autonomia delle Province regionali, si propone le seguenti finalità :
- 1. esaminare e formulare proposte sui problemi politico-amministrativi, economici e sociali, di programmazione, di assetto e tutela del territorio e dell'ambiente ;
- 2. proporre ai competenti organi le istanze e le soluzioni più opportune, ai fini di valorizzare la posizione e la funzione dell'Ente Provincia nell'ordinamento democratico dello Stato nel quadro della difesa e dello sviluppo delle autonomie locali e di un'organica politica di sviluppo regionale ;
- 3. promuovere, mantenere e coordinare contatti, momenti di studio e di iniziativa tra le Province e gli organi comunitari, statali, regionali, sub-regionali e locali su tutti i problemi e gli interessi delle Province, a carattere regionale, nazionale ed europeo;
- 4. promuovere, d'intesa anche con gli altri Enti locali della Regione e le loro associazioni, tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale ;
- 5. promuovere la costituzione e assicurare la partecipazione ad organismi, unitamente alla Regione ed ai Comuni, sia a livello regionale che interprovinciale, che abbiano come obbiettivo il potenziamento e il coordinamento dei rapporti tra gli Enti locali operanti nel territorio e il miglioramento delle autonomie locali ;
- 6. svolgere attività editoriale per pubblicizzare l'attività dell'Unione in favore delle Province e degli Enti Locali, mediante la pubblicazione di notiziari periodici, di testi, opuscoli, libri, da distribuire a titolo gratuito, dato che l'Unione non ha fini di lucro, a tutte le Province, i Comuni e gli Amministratori provinciali e comunali.
- 7. E' fatto divieto all'Unione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 8. E' fatto obbligo all'Unione:
- - di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in un'ottica puramente "non profit", ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge ;
- - di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- - della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ;
- -della eleggibilità libera degli organi, con principio del voto singolo, sovranità dell'Assemblea sociale, pubblicità delle convocazioni, dei bilanci, delle delibere;
- -della intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutazione della stessa.
Art.5
Organi dell'Unione
Gli Organi dell'Unione sono :
- a. L'Assemblea
- b. Il Comitato esecutivo
- c. Il Presidente
- d. Il Collegio dei Revisori
- e. La carica di membro di uno degli organi dell'Unione si perde automaticamente cessando le funzioni di presidente, assessore o consigliere provinciale.
Tale decadenza non si applica per i consigli provinciali sciolti anticipatamente per le dimissioni volontarie dei rispettivi presidenti fino al rinnovo di tali consigli.
- f. L'Assemblea dovrà essere rinnovata non oltre nove mesi dalle elezioni amministrative.
Art.6
Composizione Assemblea
L'Assemblea è composta:
- a. dai Presidenti delle Province regionali o assessori delegati ;
- b. da una rappresentanza dei Consiglieri provinciali, eletti dai Consigli provinciali in numero di cinque per le Province regionali di Palermo, Catania, e Messina ; di quattro per le Province regionali di Agrigento, Siracusa e Trapani e di tre per le Province regionali di Caltanissetta, Enna e Ragusa.
Onde assicurare la rappresentanza delle minoranze l'elezione avviene in unica votazione con voto limitato ad uno.
Nelle Province che eleggono un numero pari di consiglieri dovrà essere garantita la maggioranza alla coalizione che fa riferimento al Presidente della Provincia.
c) da un Presidente di Consiglio Provinciale designato a norma dell' art.14.
Art.7
Funzione dell'Assemblea
L'Assemblea:
- a. determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'Unione ;
- b. elegge nel suo seno il Presidente dell'Unione, scegliendolo tra i nove presidenti delle Province regionali ;
- c. elegge nove rappresentanti dei consiglieri provinciali in seno al Comitato esecutivo ;
- d. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ;
- e. approva le modifiche dello Statuto ;
- f. tratta ogni argomento che le venga sottoposto dal Presidente o proposto dalle Province regionali, o da almeno tre componenti l'Assemblea;
- g. approva i bilanci preventivi e consuntivi ;
- h. nomina i componenti le Commissioni permanenti.
Art.8
Composizione Comitato esecutivo
- Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Unione, dai Presidenti delle Province regionali (o assessori delegati) e da nove consiglieri provinciali.
Art.9
Funzioni Comitato esecutivo
- Il Comitato esecutivo :
- elegge nel suo seno, con voto limitato ad uno, due Vice Presidenti, scegliendoli uno tra i consiglieri provinciali ed un vicario possibilmente tra i Presidenti di provincia;
- dirige l'attività dell'Unione curando l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici determinati dall'Assemblea. A tal fine adotta tutti i provvedimenti necessari e, in caso di urgenza, anche quelli di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica della stessa;
- fissa l'entità del contributo associativo annuale delle Province regionali sulla base del criterio del contributo "pro capite" per ogni abitante di ciascuno Provincia ;
- nomina il Direttore e il personale dell'Unione.
Art.10
Presidente
- Il Presidente :
- rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Comitato esecutivo e l'Assemblea ;
- adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Unione ;
- firma tutti gli atti dell'Unione.
Art.11
Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti ;
- Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale riferisce all'Assemblea sulla regolarità dei bilanci consuntivi e preventivi.
Art.12
Direttore
- Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi dell'Unione e provvede alla compilazione dei relativi verbali, che firma unitamente al Presidente;
- coadiuva gli organi dell'Unione nel disimpegno dei loro compiti e nello studio dei loro problemi;
- dirige gli uffici dell'Unione;
- cura la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali dell'Unione, nei modi indicati dai regolamenti del personale e di contabilità, secondo le direttive del Presidente.
Art.13
Commissioni Consultive
- Le Commissioni permanenti, nominate a norma dell'art. 7, operano per lo studio dei diversi problemi che interessano le Province regionali e sono costituite, di norma, dal presidente e da quattro componenti scelti anche al di fuori dei componenti l'Assemblea ;
- possono essere chiamati a partecipare alle riunioni tecnici, esperti, nominati dal Presidente dell'Unione su proposta della Commissione interessata.
Art.14
Presidenti dei Consigli Provinciali
- Viene costituita, con determinazione del Presidente dell'Unione, la Consulta regionale dei Presidenti dei Consigli Provinciali, presieduta dal Presidente dell'Unione ;
- nella prima riunione la Consulta designa il Presidente di Consiglio Provinciale facente parte dell'Assemblea.
Art.15
Esercizio finanziario
- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Art.16
Servizio di Cassa
- Il servizio di cassa è affidato dal Comitato esecutivo ad un Istituto di Credito che abbia la sua sede legale in Sicilia.
Art.17
Norme finali
- Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme che regolano il funzionamento dei Consigli provinciali ;
- le sedute in seconda convocazione possono aver luogo nello stesso giorno della prima e sono valide quando il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti dell'organo.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 13-10-2000 e modificato nelle sedute del 30/3/2004, del 14/4/2004 e del 26/4/2004